H2O RS Registro elettronico stupefacenti
Manuale d'uso
×
Menu
Indice
  • 1. DECRETO 11 maggio 2010

1. DECRETO 11 maggio 2010

 
 
DECRETO 11 maggio 2010
Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (10A06353)
 
 
Art. 1
1. [..]
2. La registrazione delle movimentazioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle
relative composizioni di cui alle tabelle allegate al Testo unico può essere effettuata, in alternativa al
registro cartaceo, utilizzando un registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni,
tenendo conto di quanto di seguito specificato:
 
a) il registro informatico è unico ed è realizzato con modalità tecniche idonee a visualizzare e a stampare le registrazioni separatamente per singola sostanza, medicinale o composizione;
 
b) ogni movimento è registrato a sistema informatico contestualmente alla effettiva movimentazione della sostanza, medicinale o composizione;
 
c) ogni movimento viene memorizzato a sistema informatico utilizzando due numeratori:
 
1) numeratore cronologico assoluto di progressione numerica dei movimenti nell'anno di calendario;
 
2) numeratore cronologico della sostanza, medicinale o composizione, di progressione numerica dei movimenti nell'anno di calendario relativi a quella sostanza, medicinale o composizione;
 
d) in ogni caso sono specificate l'origine, la destinazione e la giacenza della sostanza, medicinale o composizione;
 
e) è riportato il riferimento all'opportuno documento che giustifica l'entrata o l'uscita della sostanza, del medicinale o della composizione, che deve essere consultabile anche separatamente dal sistema Informatico;
 
f) il registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni prevede la registrazione «di chiusura annuale», nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62 del Testo unico, secondo lo schema grafico e del contenuto di informazioni di cui all'allegato 1 del presente decreto (chiusura annuale), il registro informatico prevede inoltre una registrazione «di periodo», da effettuarsi con frequenza almeno mensile, secondo lo schema grafico di cui all'allegato 2 (registrazione di periodo) del presente decreto;
 
g) la registrazione di periodo e la registrazione di chiusura annuale delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni sono stampate e archiviate fisicamente, oppure, in alternativa alla stampa, conservate su supporti informatici in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 di tale decreto;
 
h) fatto salvo il ricorso alle modalità di conservazione sostitutiva di cui alla lettera g), il responsabile della tenuta del registro indica, per le rispettive registrazioni di periodo e di chiusura annuale, il numero di pagine stampate apponendo la propria firma e la data sull'ultima pagina;
 
 i) i dati contenuti nel sistema informatico e le relative stampe o conservazioni sostitutive di periodo e di chiusura annuale sono conservati in conformità a quanto previsto dal Testo unico;
 
j) l’obbligo di vidimazione, di cui all’art. 60, comma 1 del Testo unico, è sostituito per il registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni, dalla comunicazione di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b)
 
 
Art. 2.
1. La adozione del registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni di cui all’art. 1, comporta le seguenti misure di sicurezza:
 
a) è responsabile della tenuta del registro previsto dall’art. 60, comma 1 del Testo unico, il legale rappresentante, in solido con la persona qualificata o la persona responsabile, dell’ente o impresa autorizzata ai sensi dell’art. 17 del Testo unico o il titolare della farmacia; è responsabile della tenuta del registro previsto dall’art. 60, comma 3 del Testo unico, il dirigente medico preposto all’unità operativa delle strutture sanitarie pubbliche e private;
 
b) l’adozione del registro informatico è preventivamente comunicata a mezzo raccomandata postale in carta semplice all’Azienda sanitaria locale competente per territorio;
 
c) il responsabile del registro può delegare l’accesso ad altra figura aziendale con documento redatto nei modi di legge, da allegare alle procedure interne. Le modalità di accesso rispettano le misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del decreto legislativo n. 196/2003;
 
d) in caso di registrazione di movimenti formalmente o sostanzialmente errati, si procede a sanare la situazione con la registrazione su altro rigo degli specifici e puntuali movimenti di rettifica, mantenendo a futura memoria la registrazione dei movimenti precedenti e annotando l’errore con riferimento al rigo di correzione;
 
e) in caso di malfunzionamento del sistema informatico, le movimentazioni devono essere registrate temporaneamente su un modulo cartaceo conforme all’allegato 1, seguendo una numerazione provvisoria; al ripristino del sistema informatico i movimenti dovranno essere tempestivamente registrati a sistema in prosecuzione con le numerazioni gestite prima dell’interruzione del servizio. Ad avvenuta registrazione sul registro informatico, la registrazione temporanea su modulo cartaceo può essere eliminata.
 
 Art. 3.
1. Il responsabile della tenuta del registro rende disponibili, in qualsiasi momento, entro il periodo previsto dall’art. 1,
comma 1, lettera i), le registrazioni «di periodo» e «di chiusura annuale», nelle forme previste per la modalità di conservazione scelta, per la consultazione da parte delle autorità
competenti.